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Agevolazioni
Imposta erariale e addizionale regionale
Sono considerati compresi negli usi industriali ai sensi dell'art.26 comma 3 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise) gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonchè gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
I clienti finali non domestici (imprese ed artigiani) che ricadono nelle precedenti disposizioni del Testo Unico delle Accise hanno diritto all'applicazione dell'accisa agevolata e dell'addizionale regionale agevolata.
Sono considerati invece compresi negli usi civili e quindi non hanno diritto all'applicazione delle agevolazioni di imposta, anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonchè alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Il Cliente interessato ad ottenere l'agevolazione deve necessariamente presentare:
- il certificato della Camera di Commercio in carta libera, rilasciato da non più di sei mesi dalla data di presentazione;
- dichiarazione di impiego del gas (richiesta accisa agevolata)
Tutti i documenti necessari per ottenere l'agevolazione debbono essere presentati in doppio originale (fatta eccezione per il certificato della Camera di Commercio di cui basta un esemplare) e devono essere sempre accompagnati dalla copia del documento d'identità del dichiarante. L'agevolazione, se compete, è attribuita sui prelievi effettuati successivamente alla data di presentazione dei documenti suddetti.
Imposta erariale e addizionale regionale
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di aliquota Iva di cui al n. 103 della relativa Tabella A parte III ad esso allegata, è applicabile in misura ridotta al 10% se l'attività di impiego del gas del cliente finale ricade nel seguente caso:
- energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili
- impiego del gas per uso d'impresa agricola, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- impiego del gas per la produzione di energia elettrica di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
L'applicazione dell'iva ridotta al 10% decorre dalla data di presentazione della seguente documentazione alla società di vendita: