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Condizioni
Tempi e modalità di pagamento delle bollette
In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore applicherà interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.
Sospensione della fornitura in caso di morosità
Il Venditore ai sensi del Testo Integrato di Morosità Gas (TIMG),di cui alla Delibera arg/gas 99/11 e s.m.i., come modificato dall’art. 1 comma 291 Legge bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) , in caso di bollette non pagate potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, avendo prima inviato al cliente finale per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, una comunicazione di messa in mora con adeguato preavviso non inferiore a quaranta giorni solari.
La comunicazione della costituzione in mora deve indicare con chiarezza il termine ultimo di pagamento, il termine decorso il quale il Venditore potrà richiedere alla Società di Distribuzione di sospendere la fornitura nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato (quest'ultimo termine non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi a decorre dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora), e le modalità di pagamento.
In caso di solleciti, il cliente finale è tenuto a comunicare l'avvenuto pagamento con adeguata documentazione al seguente numero di fax: 0171-265413, oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo email: termoambientegas@legalmail.it.
Il Venditore richiede al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nei limiti previsti dalle rispettive Società di Distribuzione.
Il Venditore in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o PEC;
- euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità ed il Venditore pur avendo inviato la raccomandata o PEC non abbia rispettato le seguenti tempistiche previste dalla regolazione:
- mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla Società di Distribuzione di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Il Venditore corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura, con la causale “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini per la costituzione in mora”.