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Rateizzazione conguagli
Il cliente finale per richiedere la rateizzazione dei corrispettivi per la vendita del gas in caso di conguagli nella bolletta gas, deve ricadere nei seguenti casi:
- se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
- se il conguaglio, sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario, è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);
- nei casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
- nei casi di fatturazione importi anomali.
Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:
- entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.
- solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
- con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente.
La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute, e comunque non inferiore a due;
- le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per l'esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.
La possibilità di richiedere la rateizzazione deve essere espressamente indicata in bolletta.